venerdì 8 luglio 2011

Proposta di Legge

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE
RIFORMA DELLO STATO

Art. 1 (modifica art. 56 e 57 della Costituzione)
Il numero dei parlamentari di entrambe le camere riunite non può mai superare il 20% del numero eleggibile al 31.12.2006.
Il numero dei consiglieri regionali, provinciali e comunali non può mai superare il 20% del numero eleggibile al 31.12.2006 (questo fino alla soppressione delle province).

Art. 2
Dal momento dell'entrata in vigore di questa legge sono abolite le norme che fino ad ora hanno regolato la vita di tutti gli organi politici italiani a livello europeo, nazionale, regionale, provinciale e locale.
Sono aboliti tutti gli enti collaterali agli enti locali (es. circoscrizioni, mandamenti, municipi ecc. ecc.).
La liquidazione degli enti che vengono sciolti è affidata a laureati in giurisprudenza,  ex-ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dell'ex-Corpo Forestale, della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco in collaborazione con l'Autorità Prefettizia.
Gli enti regionali-provinciali-locali prestano la loro opera a semplice richiesta scritta dei funzionari liquidatori.
Ogni ingiustificato ritardo nel prestare la collaborazione richiesta darà luogo alla sospensione del gettito tributario a favore degli enti interessati.
Chiunque approfitta, consente, tollera, favorisce l'esistenza di enti collaterali che gravano sulla pubblica spesa è chiamato a rifondere il danno economico provocato all'erario anche con  la confisca dei beni propri o ad esso riconducibili e con il lavoro coatto.
La flagranza di reato elimina il ricorso per Cassazione e da diritto a due soli gradi di giudizio. Le pene sono ridotte del 50% se il reato è confessato prima dell'avvio dell'azione penale della magistratura giudicante. Nessuno, condannato per reati nei confronti della pubblica amministrazione, può ricoprire incarichi pubblici di qualunque tipo o natura, o intrattenere rapporti economici con la pubblica amministrazione per almeno venticinque anni dal giorno della condanna definitiva.

Art. 3
I parlamentari italiani ed europei eletti dall'Italia hanno diritto ad una retribuzione che è la medesima del lavoro che esercitano normalmente con una integrazione pari ad un massimo di 40.000 Euro ( con adeguamento Istat calcolato sul tasso annuo per le famiglie di operai ed impiegati) percepibile in rapporto alle presenze effettive e continuative rilevate da idonei strumenti di rilevazione delle presenze di cui ogni parlamentare sarà dotato.
I parlamentari hanno diritto ad un alloggio, di edilizia economica-popolare, nella città in cui hanno luogo le sedute parlamentari.
I parlamentari hanno diritto ad un ufficio max. di 30 mq. in cui svolgere la loro attività.
Il costo dell'affitto dell'alloggio e dell'ufficio è a carico della finanza pubblica.
Qualora si riscontri un utilizzo di beni ingiustificato per la destinazione d'uso dei locali, i costi a carico dell'erario sono ridotti del 80%.
Chiunque approfitta, consente, tollera, favorisce l'esistenza di costi ingiustificati a carico della pubblica spesa  è chiamato a rifondere il danno economico provocato all'erario anche con  la confisca dei beni propri o ad esso riconducibili e con il lavoro coatto.
La flagranza di reato elimina il ricorso per Cassazione e da diritto a soli due gradi di giudizio. Le pene sono ridotte del 50% se il reato è confessato prima dell'avvio dell'azione penale
della magistratura giudicante. Nessun reo nei confronti della pubblica amministrazione può ricoprire incarichi pubblici di qualunque tipo o natura, o intrattenere rapporti economici con la pubblica amministrazione per almeno venticinque anni dal giorno della condanna definitiva.

Art. 4
Può essere candidato al parlamento chiunque ottiene almeno 5.000 firme autentiche al proprio manifesto programmatico. 
Nessun reo nei confronti delle norme elettorali ed in generale della pubblica amministrazione può ricoprire incarichi pubblici di qualunque tipo o natura, o intrattenere rapporti economici con la pubblica amministrazione per almeno 25 anni dal giorno della condanna definitiva.I parlamentari in carica qualora la legislatura, pienamente avviata, cessi anzitempo non sono rieleggibili.

Art. 5
I parlamentari usufruiscono degli stessi diritti di cui usufruiscono i lavoratori pendolari circa i mezzi di trasporto.
Il rimborso delle spese viene calcolato su una media tra tre contratti di lavoro: industria, commercio, pubblico impiego.

Art. 6
E' abolita la carica di senatore a vita. Per le cariche in essere si applica l'art. 9

Art. 7
I parlamentari maturano l'anzianità pensionabile ed il diritto economico per l'attività che esplicano abitualmente.
Qualora non esplichino alcuna altra professione o attività lavorativa devono costituirsi una posizione contributiva quali Co.co.co. soggiacendo alle stesse normative che regolano tali rapporti di lavoro.

Art. 8
Tutti gli istituti e/o i trattamenti di cui usufruiscono i parlamentari sono aboliti.
Ogni istituto e/o trattamento deriva dalla media tra la comparazione di tre contratti di lavoro: industria, commercio, pubblico impiego.

Art. 9
I benefici di natura economica e di rappresentanza, retaggio del passato status, di cui godono gli ex-parlamentari, gli ex-presidenti e gli ex-alti magistrati sono aboliti.
Resta a loro beneficio una pensione che va da 2.500 Euro nel minimo a 5.000 Euro netti nel massimo (purchè il loro reddito complessivo non superi il tetto massimo stabilito per gli emolumenti percepiti dallo Stato) con la medesima reversibilità di una media  di tre contratti di lavoro: industria, commercio, pubblico impiego. 
E' dichiarata inammissibile qualsiasi opposizione alla presente normativa.

Art. 10
Sono abolite le scorte, le assistenze di rappresentanza e qualsiasi altra spesa a carico dello Stato.
Permangono gli istituti e/o trattamenti per il Presidente della Repubblica ed il Presidente del Consiglio unicamente per la natura retributiva, di sicurezza e di rappresentanza.

Art. 11
Parlamentari europei, italiani, consiglieri regionali, provinciali e comunali non possono essere rieletti per più di nr. 2 legislature anche non contigue nell'arco della loro vita.
Qualora una legislatura, pienamente avviata, non giunga a compimento la si considera comunque piena per il calcolo dell'eleggibilità.
L'entità dello stipendio è rapportata a quella dei parlamentari in carica.

Art. 12
I membri del governo sono rieleggibili solo una seconda volta non consecutiva unicamente nello stesso incarico già ricoperto.
I partecipanti al Governo non possono essere eletti parlamentari nella legislatura successiva alla partecipazione al Governo del paese.
Il numero dei sottosegretari è pari al 25% del numero calcolato alla data del 31.12.2006.
Ad ogni ministero sono preposti un ministro ed un vice-ministro che ne fa le veci in sua assenza; la responsabilità è sempre in capo al ministro.
Il presidente del consiglio dei ministri può revocare la delega ai ministri e ai vice-ministri. La revoca ha effetto immediato.
Qualora decada il ministro decadono anche vice-ministro e sottosegretari.
Il ministro nomina i dirigenti di primo livello del ministero che sono persone esterne alla pubblica amministrazione.
I dirigenti di primo livello del ministero  entrano con il ministro e al termine della nomina cessano .
I dirigenti hanno potere di nomina dei responsabili delle aree del ministero.

E' escluso qualsiasi aumento di personale in sede di nomina dei ministri, eccettuati i dirigenti del ministero sopra menzionati.

Art. 13
I parlamentari che cessano dalla carica cessano anche da qualsiasi diritto a istituti, benefici e/o trattamenti dei parlamentari in carica.

Art. 14
Il mezzo di trasporto privilegiato (auto blu) è dovuto unicamente per il Presidente della Repubblica e per il Presidente del Consiglio in carica.
Sono abolite tutte le convenzioni di varia natura collegate al ruolo svolto dai rappresentanti politici.
Chiunque approfitta, consente, tollera, favorisce l'esistenza di convenzioni che gravano sulla pubblica spesa è chiamato a rifondere il danno economico provocato all'erario anche con  la confisca dei beni propri o ad esso riconducibili e con il lavoro coatto.
La flagranza di reato elimina il ricorso per cassazione e da diritto a soli due gradi di giudizio. 
Le pene sono ridotte del 50% se il reato è confessato prima dell'avvio dell'azione penale della magistratura giudicante. Nessun reo nei confronti della pubblica amministrazione può ricoprire incarichi pubblici di qualunque tipo o natura, o intrattenere rapporti economici con la pubblica amministrazione per almeno venticinque anni dal giorno della condanna definitiva.

Art. 15
Sono abolite tutte le scorte di sicurezza tranne:
- per il Capo dello Stato, il Presidente del Consiglio, il Presidente della Corte Costituzionale, il Presidente della Corte di Cassazione, il Presidente della Corte dei Conti;
- per tutti i magistrati che indagano sul crimine organizzato e su reati di terrorismo;
- per coloro che sono minacciati dal crimine organizzato e dal terrorismo;
- per coloro che, minacciati, sono ritenuti in pericolo di vita.

Art. 16
Le sedute del parlamento sono sempre pubbliche e riprese televisivamente.
I voti sono espressi unicamente in forma palese.
Alle sedute delle Camere e del Parlamento sono tenuti a presenziare tutti gli eletti.
La convocazione per le sedute sospende qualsiasi altra attività.
Le assenze devono essere adeguatamente motivate.
La giornata lavorativa del parlamentare è costituita da almeno 6 ore di lavoro effettivo in aula.
Vi sono almeno cinque sedute parlamentari a settimana.
Il parlamento non può essere inattivo per più di 10 gg. consecutivi.
Il parlamentare che si dissocia dal gruppo in cui è stato eletto decade dalla carica;  il gruppo perde una unità, il Parlamento perde un parlamentare e non viene sostituito.
I parlamentari possono essere sostituiti  per grave malattia documentata  e per morte.

Art. 17
Nella prima seduta utile, che termina solo a nomina avvenuta, il parlamento approva la nomina di una commissione che ha la responsabilità di redigere un testo unico delle leggi.
Alla commissione sono concessi 30 giorni di tempo per essere operativa.
La commissione ha 365 giorni di tempo dall'insediamento per presentare il testo unico delle leggi o l'elaborato comunque prodotto.
La commissione è costituita da:
- 1 ex Presidente della Repubblica che presiede la commissione;
- 1 ex Presidente della Corte Costituzionale che è il vice-presidente della commissione;
- 1 ex Presidente della Corte di Cassazione; 
- 1 ex Presidente della Corte dei Conti;  
- 1 ex giudice ramo penale; 
- 1 ex giudice ramo civile; 
- 1 ex docente universitario di diritto; 
- 1 ex avvocato patrocinante in cassazione con almeno 15 anni di attività forense reale;  
- 1 ex appartenente alle forze armate; 
- 4 ex appartenenti al mondo del lavoro (agricoltura, artigianato, industria, commercio).
I membri della commissione, per la durata dei lavori, hanno lo stesso trattamento dei parlamentari.
La commissione si darà una propria organizzazione del lavoro.
I lavori della commissione sono legalmente validi con la presenza della metà più uno dei commissari. Qualora non si raggiungesse il numero legale per almeno 3 giorni consecutivi i lavori saranno validi con qualunque numero di partecipanti e per il tempo necessario a ricostituire il numero legale.
Tutti gli enti e le persone che possono essere utili ai lavori della commissione, se da questa interpellati, devono prestare immediatamente la loro assistenza a semplice richiesta scritta del presidente.
Tale cooptazione ha valore nei confronti dello Stato, di tutti i datori di lavoro e di coloro che svolgono una attività autonoma.
 I datori di lavoro e coloro che svolgono una attività autonoma sono interamente risarciti dallo Stato.
Chiunque approfitta, consente, tollera, favorisce l'esistenza di costi ingiustificati a carico della pubblica spesa  è chiamato a rifondere il danno economico provocato all'erario anche con  la confisca dei beni propri o ad esso riconducibili e con il lavoro coatto.
La flagranza di reato elimina il ricorso per cassazione e da diritto a soli due gradi di giudizio. Le pene sono ridotte del 50% se il reato è confessato prima dell'avvio dell'azione penale.
Nessun reo nei confronti della pubblica amministrazione può ricoprire incarichi pubblici di qualunque tipo o natura, o intrattenere rapporti economici con la pubblica amministrazione per almeno 25 anni dal giorno della condanna definitiva.
Mentre la commissione opera il governo e il parlamento possono avvalersi di strumenti legislativi che hanno vita propria senza rimandi normativi a commi, articoli o norme precedenti.
Avvenuta la stesura del testo unico qualsiasi norma  contenente rimandi è priva di validità.

Cosa è la legge di iniziativa popolare.

La legge di iniziativa popolare è un istituto legislativo relativo all'iniziativa legislativa, presente anche in Italia, mediante il quale i cittadini possono, attraverso una raccolta di firme, presentare al Parlamento (o ad un ente amministrativo locale, come la Regione) un progetto di legge, affinché questo sia poi discusso e votato.

In Italia il numero di firme necessarie alla presentazione di una legge di iniziativa popolare varia a seconda dell'istituzione, come anche tra regione e regione: per le leggi a carattere nazionale, da presentare in Parlamento, è necessario raccogliere almeno 50mila firme, e presentare tale proposta alla Corte di Cassazione.

"Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli" (art.71 Cost.). Gli art.48 e 49 della successiva legge 25 maggio 1970, n.352, stabiliscono che il progetto, accompagnato dalle firme degli elettori proponenti, deve essere presentato ad uno dei Presidenti delle due Camere, il quale lo presenta alla Camera di competenza, la quale deve verificare il computo delle firme e accertare la regolarità della richiesta. Non ci sono limiti se non quelli previsti per l'iniziativa riservata.

Così come il referendum, l'iniziativa popolare è istituto di democrazia diretta.
(tratto da Wikipedia)

aspettando i tempi della politica

Perché un nuovo blog?
Non so come si crea e come si gestisce un blog, ma aspettando di imparare penso sia meglio darsi da fare.

Cosa mi ha convinto a fare questo tentativo?
L'ennesima provocazione dei nostri politicanti che, da quando ho raggiunto l'età della ragione, continuano a menarci per il naso.

Cosa mi propongo?
Fare in modo che altre persone si scuotano e riescano a scuotere i politici che sentono solo le loro non poche necessità.

Perché è necessario fare qualcosa ?
Diverse decine di anni addietro essere un Onorevole era un Onore. Pian piano sotto i colpi dei componenti il Parlamento si è trasformato in un lucroso privilegio. Ora ha raggiunto il livello di guardia tanto che nella Camera e nel Senato della Repubblica siedono individui che non avrebbero neppure i requisiti per poter sostenere un concorso per bidello di anticamera, con tutto il rispetto per coloro che svolgono tale onorata attività.

Come intendo muovermi e sollecitare altri a muoversi?
Intendo pubblicare una bozza di progetto di "Legge di iniziativa popolare" mediante il quale tentare di riformare le Istituzioni della Repubblica e riportare l'onorabilità nella classe politica italiana.